Registrazione telematica del contratto di locazione - Registrazione contratto di locazione

Vai ai contenuti

Registrazione telematica del contratto di locazione

Registrare oggi un contratto di locazione è agevole, veloce e conveniente.
Domande frequenti
Potete registrare il contratto di locazione, direttamente presso i nostri uffici di via Scala 7, a San Gregorio di Catania, oppure Online.

Per saperne di più, consultate la colonna sulla destra


RICHIEDI INFORMAZIONI
Nozioni generali
Quando registrare un contratto di locazione
Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili devono essere obbligatoriamente registrati. L’unico caso in cui non c’è l’obbligo di registrazione è relativo ai contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno. La registrazione dei contratti di locazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore).
Lacedolare secca
è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). In più, per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.
Attenzione: e’ possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto sia (per gli affitti pluriennali) negli anni successivi. Quando l’opzione non viene esercitata all’inizio, la registrazione segue le regole ordinarie; in questo caso, le imposte di registro e di bollo sono dovute e non sono più rimborsabili.
Chi può scegliere la cedolare secca:
Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
Per quali immobili:
L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, (continua a leggere la scheda informativa..... 
Risoluzione anticipata del contratto di locazione
La risoluzione anticipata del contratto di locazione può essere effettuata sia telematicamente sia presso l’ufficio dove è stato registrato il contratto:
la risoluzione telematica può essere effettuata utilizzando il software client Contratti di locazione (disponibile sul sito Internet dell’Agenzia) o l’applicazione web Pagamenti registro web (disponibile nell’area riservata dei Servizi Telematici dell’Agenzia)
la risoluzione in ufficio va effettuata mediante un versamento di 67 Euro con modello F23 e codice tributo 113T. Nel modello devono essere indicati gli estremi del contratto. Successivamente, l'attestato di versamento, unitamente al modello 69, deve essere presentato, entro 20 giorni dal pagamento, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate dove è stato registrato il contratto
NB 1: per i contratti di locazione registrati con i modelli Siria e Iris la risoluzione è effettuabile esclusivamente presso gli uffici dell’Agenzia
NB 2: se si è optato per il regime della cedolare secca non è dovuta alcuna imposta e la risoluzione va comunicata, entro 30 giorni, esclusivamente presso l’ufficio dove è stato registrato il contratto, utilizzando il modello 69
NB 3: in caso di risoluzione anticipata, il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata, ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella della risoluzione
La proroga del contratto
Quando si parla di "proroga di un contratto di locazione" si intende, nello specifico, il rinnovo tacito del contratto che si verifica in coincidenza con la prima cessazione precedentemente stabilita nell'accordo fra le parti.
Ad esempio, se un contratto di locazione stipulato per un periodo di anni 4+4 non si interrompe alla fime dei primi 4 anni, è necessario effettuarne la proroga al momento del pagamento dell'annualità successiva. Allo stesso modo, in un contratto di 3+2, la proroga va effettuata alla fine del terzo anno
Annualità successive
Per i contratti che durano più anni si può scegliere di:
• pagare, al momento della registrazione, l’imposta dovuta per l’intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo)
• versare l’imposta anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.
Chi sceglie di pagare per l’intera durata del contratto ha diritto a uno sconto, che consiste in una detrazione dall’imposta dovuta pari alla metà del tasso di interesse legale (1% fino al 31 dicembre 20140 e 0,5% dal 1° gennaio 2015) moltiplicato per il numero delle annualità.
Se il contratto viene disdetto prima del tempo e l’imposta di registro è stata versata per l’intera durata, spetta il rimborso dell’importo pagato per le annualità successive a quella in cui avviene la disdetta anticipata del contratto.
Quando si sceglie di pagare annualmente, l’imposta per gli anni successivi può anche essere di importo inferiore a 67 euro.


Certificazione energetica
In caso di locazione di singola unità immobiliare, non è obbligatorio allegare l’ APE al contratto di locazione. Tuttavia, è necessario inserire nel contratto una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, relativa all'attestazione della prestazione energetica degli edifici (Articolo 6, Dlgs 19 agosto 2005 n. 192).
Le imposte di registro e di bollo
Per la registrazione di un contratto di locazione sono dovute l’imposta di registro e l’imposta di bollo.
IMPOSTA DI REGISTRO: (L’importo dovuto varia a seconda dell’immobile locato o affittato.)

Fabbricati a uso abitativo                  2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle
                                                           annualità
Fabbricati strumentali per natura       1% del canone annuo, se la locazione è effettuata da 
                                                           soggetti passivi Iva, 2% negli altri casi
Fondi rustici                                    0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero
                                                           delle annualità
Altri immobili                                 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero
                                                          delle annualità
Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei Comuni “ad elevata tensione abitativa”, è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro. In sostanza, il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell’imposta va assunto per il 70%.
Il versamento per la prima annualità non può essere inferiore a 67 euro.
Sul deposito cauzionale versato dall’inquilino non è dovuta l’imposta di registro. Se però il deposito è pagato da un terzo estraneo al rapporto di locazione, va versata l’imposta nella misura dello 0,50%.
Contratti pluriennali
Per i contratti che durano più anni si può scegliere di:
• pagare, al momento della registrazione, l’imposta dovuta per l’intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo)
• versare l’imposta anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.
Chi sceglie di pagare per l’intera durata del contratto ha diritto a uno sconto, che consiste in una detrazione dall’imposta dovuta pari alla metà del tasso di interesse legale (0,5% dal 1° gennaio 2015, 1% fino al 31 dicembre 2014) moltiplicato per il numero delle annualità.
Se il contratto viene disdetto prima del tempo e l’imposta di registro è stata versata per l’intera durata, spetta il rimborso dell’importo pagato per le annualità successive a quella in cui avviene la disdetta anticipata del contratto.
Quando si sceglie di pagare annualmente, l’imposta per gli anni successivi può anche essere di importo inferiore a 67 euro.
Anche per la proroga del contratto di locazione di immobile a uso abitativo è possibile pagare l’imposta in unica soluzione oppure anno per anno.
Per le risoluzioni e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani con durata di più anni, l’imposta si paga nella misura fissa di 67 euro. Negli altri casi (per esempio, locazione di immobili non urbani), l’imposta si applica ai canoni ancora dovuti nella misura del 2% o dello 0,5% se si tratta di fondi rustici.

IMPOSTA DI BOLLO:
Per ogni copia da registrare, l’imposta di bollo è pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe. 
Sanzioni ed interessi su pagamenti tardivi (ravvedimento operoso)
A volte accade che il contribuente sia in ritardo nel versamento della tassa di registro per la registrazione del contratto o per gli adempimenti successivi (proroga e risoluzione). L’omessa registrazione del contratto, l’omesso o tardivo versamento dell’imposta di registro sono alcuni esempi delle violazioni di carattere fiscale che comportano l’applicazione di sanzioni amministrative.
Le sanzioni variano però a seconda del tipo di adempimento:

TARDIVA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Se il contratto viene registrato in ritardo, oltre all’imposta di registro dovuta, sono dovuti la sanzione e gli interessi legali previsti per legge.
L’importo della sanzione viene calcolato in percentuale sull’imposta di registro dovuta. Le percentuali da utilizzare dipendono del tempo trascorso tra la data di stipula e la data di registrazione:
- Dal 31° al 90° giorno    12,00% 
- Entro l’anno                15,00% 
- Oltre l’anno     la sanzione viene emessa dall'Agenzia delle Entrate con avviso di lioquidazione.
- In caso di opzione per la cedol are secca la sanzione va calcolata sull’imposta determinata sulla base del canone dovuto l’intero periodo di durata del contratto.

TARDIVO PAGAMENTO DELLE ANNUALITA’ SUCCESSIVE

Il pagamento dell’imposta di registro per le annualità successive deve essere effettuato entro 30 giorni dalla cadenza annuale del contratto di locazione. Se questo termine non viene rispettato oltre all’imposta di registro, saranno dovute anche sanzioni ed interessi legali previsti per legge.
L’importo della sanzione viene calcolato in percentuale sull’imposta di registro dovuta. Le percentuali da utilizzare dipendono del tempo trascorso tra la data della cadenza annuale e la data di versamento dell’imposta. Per le violazioni commesse dal 1 febbraio 2011 si applicano le seguenti sanzioni:
- Dal 31° al 90° giorno         3,33% 
- Entro l’anno                       3,75% 
- Entro due anni                   4,28% 
- Oltre due anni                    5% (sensa notifica di accertamento)

TARDIVA REGISTRAZIONE DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il pagamento dell’imposta di registro per la risoluzione anticipata di un affitto deve essere fatta entro 30gg dalla nuova data di fine locazione. Se questo termine non viene rispettato oltre all’imposta di registro, saranno dovute anche sanzioni ed interessi legali previsti per legge.
L’importo della sanzione viene calcolato in percentuale sull’imposta di registro dovuta di € 67,00. Le percentuali da utilizzare dipendono del tempo trascorso tra la data di fine locazione e la data di versamento dell’imposta. Per le violazioni commesse dal 1 febbraio 2011 si applicano le seguenti sanzioni:
- Dal 31° al 90° giorno       3,33%
- Entro l’anno                    3,75%
- Entro due anni                4,28%
- Oltre due anni 5% (sensa notifica di accertamento)

Il ravvedimento non è valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni).

ATTENZIONE: Dal 1° luglio 2014 è obbligatoria l'indicazione dei dati catastali degli immobili nelle richieste di registrazione di contratti di locazione e affitto di beni immobili (Quadro D del modello 69).
L'obbligo scatta pure per le relative cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite. La previsione è contenuta all'articolo 19, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, (pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 114 del 31 maggio 2010), ed è diventata "operativa" con l'approvazione della nuova modulistica da parte dell'agenzia delle Entrate ("modello CDC").
La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta (art. 69 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473).
Contattateci
Potete sempre contattarci, telefonicamente ai numeri 095 524948 e 393 9651722 tutti i giorni negli orari  9.00 - 13.00 e 16.00 - 19.30; 
oppure all'indirizzo di posta elettronica: enniobrumini@immobiliareeurocasa.it.
Per registrazioni urgenti al 393 96517222. 
                                           Torna in cima
Dove avviene la registrazione 
Per la registrazione telemarica, è' possibile indicare un qualunque Ufficio dell'Agenzia Delle Entrate del territorio nazionale. In genere la registrazione viene effettuata nell'Ufficio più vicino all'ubicazione dell'immobile ma è possibile indicarne uno diverso.
Ad esempio, se l'immobile è ubicato a Firenze ma il locatore dell'immobile risiede a Venezia, è possibile registrare nell'Ufficio Delle Entrate di Venezia (questo risulta particolarmente utile in futuro, nel caso ci si debba recare per l'espletamento di adempimenti o necessità successive).
Calcolare le imposte
Per conoscere l’importo dell’imposta di registro, di bollo o di eventuali sanzioni ed interessi potete contattarci telefonicamente oppure, compilare il modulo a inizio pagina e sarete contattati da noi.                             Torna in cima
Pagamento
Il pagamento delle imposte avviene in tutta sicurezza, senza utilizzo di alcuna carta di credito.
Per le registrazioni effettuate telematicamente, l’imposta dovuta è versata a seguito di addebito diretto sul conto corrente del richiedente la registrazione. 
E' importante ricordare che il richiedente e l’intestatario del conto devono coincidere: in caso diverso, il sistema rifiuta il pagamento). Approfondisci.....

Quando viene registrato
La registrazione del contratto avviene entro il giorno lavorativo successivo all'affidamento dell'incarico.
Risoluzione del contratto
 la risoluzione va comunicata, entro 30 giorni ed il costo dell'imposta di registro è di euro 67. Se si era optato per il regime della cedolare secca, non è invece dovuta alcuna imposta.
La ricevuta della registrazione
La ricevuta della registrazione è resa disponibile, da parte dell'Agenzia Delle Entrate, entro 24 ore.
Viene inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di richiesta. E' anche possibile ritirarla direttamente presso i nostri uffici.
L'incarico di registrazione del contratto
Potete affidarci l'incarico per la registrazione di un contratto presso i nostri uffici di San Gregorio di Catania in via Scala 7, oppure  compilando il modulo allegando:
- copia del contratto di locazione;
- copia di documento di riconoscimento (solo per chi registra per la prima volta con noi);
- lettera di incarico firmata, scaricabile in fase di compilazione del modulo
DA COMPILARE PER RICHIESTA INFORMAZIONI




Inserire i dati seguenti per conoscere l'importo delle imposte ed eventuali sanzioni e interessi.






Registrare online contratto di locazione , registrazione , risoluzione , proroga , telematica , contratto locazione , affitto , cedolare secca , agenzia entrate , registrazione telematica
Torna ai contenuti